Cesifin on line

Autoassicurazione e gestione del rischio

13 Ott 2015

a cura di 
Sara Landini

scritti di 

Pierfrancesco Colaianni, Enrico Galanti, Emilia Giusti, Sara Landini, Roberto Manzato, Marco Marchi, Gianluca Romagnoli, Keiko Tanimoto, Paolo Panarelli

Il termine “Autoassicurazione” mutuato dall’inglese “self-insurance” è ormai entrato nel linguaggio comune. Ma a cosa ci si riferisce? Per rispondere alla domanda dovremmo prima di tutto interrogarci sul significato di “assicurazione”. Col termine assicurazione si indica “Il fatto di assicurare, di assicurarsi, cioè di rendere o rendersi certo, o sicuro, o protetto, e le parole o gli atti con cui si assicura” (v. Dizionario Treccani). In senso tecnico economico/giuridico “assicurazione” significa “l’operazione consistente nel trasferimento da un soggetto a un altro di un rischio connesso al verificarsi di un evento futuro e aleatorio, potenzialmente dannoso per la propria vita o per il proprio patrimonio”.

Di per sé il termine “Autoassicurazione” parrebbe contraddittorio in quanto indica un trasferimento rivolto verso il trasferente e quindi un non trasferimento. Quando si parla di “Autoassicurazione” ci si riferisce, a livello internazionale, piuttosto al significato comune del termine per indicare un meccanismo che garantisca un soggetto per la copertura di eventuali perdite o danni. Si intende fare riferimento alla costituzione di risorse patrimoniali destinate a tale scopo con correlati problemi di determinazione di soluzioni atte a creare forme di segregazione patrimoniale, problemi legati all’applicazione della disciplina degli enti pubblici laddove il soggetto segregante sia tale, problemi di tipo gestionale, modalità che consentano una interazione tra assicurazione e “autoassicurazione”. Altro è il così detto ART Alternative Risk Transfer ovvero quelle tecniche, diverse dall’assicurazione e dalla riassicurazione, mediante le quali si individua uno strumento per coprire rischi di perdite. La maggior parte di queste tecniche permette agli investitori di avere un ruolo più diretto nella gestione del rischio e portano ad una sostanziale convergenza tra mercato assicurativo e mercato degli strumenti finanziari.

Uno dei più comuni strumenti ART sono appunto i CAT Bond ovvero i Catastrophe Bond. Spesso tali titoli sono emessi da imprese di assicurazione per avere una fonte di finanziamento per perdite da eventi dannosi. La caratteristica, in sintesi, è che al verificarsi di certi eventi dannosi i sottoscrittori subiscono una decurtazione delle entrate in misura proporzionale alle perdite, realizzando una operazione di trasferimento del rischio. La gestione interna del rischio e l’autoassicurazione, per come qui intesa, acquistano un particolare rilievo nell’ambito della responsabilità sanitaria posto che il legislatore con la legge di conversione n. 189/2012 del d.l. n. 159/2012 ha previsto all’art. 3-bis l’obbligo per le aziende sanitarie di analizzare e studiare i rischi relativi alla propria attività adottando le necessarie soluzioni per la gestione dei medesimi, per la prevenzione del contenzioso e la riduzione degli oneri assicurativi. Una norma che a nostro avviso ha non solo introdotto obblighi gestionali, di prevenzione e di precauzione, ma ha anche inciso sull’ambito della responsabilità dei medici operanti in strutture. Occorrerebbe infatti chiedersi, e forse per porsi tale domanda non era neppure necessaria una riforma legislativa, quale responsabilità in caso di errore medico sia addebitabile alla struttura per aver posto a carico dei propri dipendenti dei turni di lavoro non sostenibili. Queste le linee del discorso che fanno da sfondo all’ideazione dell’evento organizzato da CESIFIN e svoltosi in Firenze a Palazzo Incontri il 30 gennaio 2015, da cui le relazioni qui riportate prendono spunto.


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